In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.
Con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende l’ambito di applicazione agli enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.
Il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione: in particolare, sono escluse dalla disciplina del whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
In ogni caso non verranno prese in carico segnalazioni con contenuti non attinenti alla finalità di cui al Decreto, quali ad esempio candidature spontanee, reclami su prodotti, suggerimenti etc.
Chi può segnalare
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico riconducibile al contesto lavorativo.
Canali di segnalazione
Scelta del canale di segnalazione
In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di particolari condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
Il soggetto destinatario della segnalazione è il personale esplicitamente autorizzato ed istruito, operante all’interno della Direzione del Personale.
Per agevolare l’utilizzo di questo importante istituto come strumento di contrasto e di prevenzione di illeciti, Galbusera mette a disposizione differenti modalità di invio delle segnalazioni.
Per poter usufruire della garanzia di riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/Whistleblowing”. Tale segnalazione verrà acquisita al protocollo tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno e consegnata senza ritardo al personale autorizzato come sopra specificato.
Il segnalante è tutelato anche nel caso in cui si rivolga all’ANAC e all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Le segnalazioni all’ANAC possono essere inviate mediante diversi canali, tra i quali di particolare garanzia è la piattaforma on line accessibile all’indirizzo: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/
Ultimo aggiornamento: luglio 2023